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Statuto

Allegato "A" del N. 11.577/5.004 di rep.

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1) E' costituita l'associazione di volontariato denominata: "ASSOCIAZIONE BRIANZA PER IL CUORE ONLUS". A far data dalla iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore l'Associazione agirà sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE BRIANZA PER IL CUORE Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore" con acronimo "BRIANZA PER IL CUORE ODV ETS".

Art. 2) L'associazione ha sede in Monza, via Pergolesi 33.

Art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all' articolo 5 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare l'Associazione svolge le attività di sostegno nei settori infra specificati, avvalendosi, a titolo gratuito, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati (nel prosieguo anche "Soci") o delle persone aderenti agli Enti associati.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle indicate, anche per la amministrazione e gestione del patrimonio di cui a titolare. Dette attività diverse saranno, in ogni caso, secondarie e strumentali rispetto alle attività principali di interesse generale. Le prestazioni degli associati vengono effettuate a titolo gratuito (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate), comprese quelle dipendenti da cariche elettive. In particolare l'Associazione, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, ha lo scopo di promuovere e coordinare tutte le iniziative sociali e sanitarie rivolte a combattere e prevenire le malattie cardiovascolari.

A tale scopo la Associazione si propone di perseguire:  l'informazione e la diffusione della cultura necessaria per la lotta alle malattie cardiovascolari;  l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; la formazione e l'aggiornamento del personale docente delle scuole; lo stimolo ed il sostegno alla organizzazione di un sistema di allarme sanitario e di pronto intervento di livello europeo; la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale medico e paramedico mediante organizzazione di corsi ed altre iniziative; la promozione di ricerche scientifiche ed altre iniziative atte ad arricchire le dotazioni e la formazione professionale degli operatori per la lotta alle malattie cardiovascolari (in collaborazione con la Divisione di Cardiologia ora U.O. di Cardiologia e Cardiochirurgia dell' ospedale San Gerardo di Monza).

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4) Il patrimonio dell'Associazione a utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori,collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
In particolare il patrimonio e costituito dalla dotazione iniziale di originarie lire centosessantatre milioni nonché: dalle eccedenze attive di bilancio; dalle erogazioni fatte da chiunque ed a qualunque titolo a favore dell'Associazione; dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Art. 5) L'associazione trae i mezzi per la attuazione delle proprie finalità e per far fronte alle spese di gestione: dalle rendite del proprio patrimonio; dalle quote di iscrizione annuali degli associati effettivi; dai contributi dei sostenitori e da contributi o straordinarie elargizioni di Enti Pubblici, di Società, di Enti privati e cittadini; dai proventi di tutte le proprie attività; da donazioni e liberalità che non abbiano specifica destinazione al patrimonio; da entrate derivanti da attività di raccolta fondi o da altre attività comunque consentite dalla normativa in vigore.

Art. 6) Gli esercizi associativi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio consuntivo (redatto secondo le norme di Legge) e quello preventivo del successive esercizio.

Associati

Art. 7) L'associazione a costituita da: Soci Sostenitori (versamento annuo minimo lire un milione corrispondente per arrotondamento ad euro cinquecento); Soci Aderenti (versamento annuo minimo lire duecentomila corrispondente per arrotondamento ad euro cento); Soci Ordinari (versamento annuo minimo lire centomila corrispondente per arrotondamento ad euro cinquanta). Ottengono una di tali qualifiche gli associati (Individuali o Società/Enti) che pagano la quota annuale sopra specificata. Sono Soci Benemeriti (individuali o Società/Enti) coloro cui venga riconosciuta tale qualifica dal Consiglio Direttivo in riconoscimento di particolari benemerenze nei confronti della Associazione. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. Tutti i soci devono prestare inoltre gratuitamente la propria opera per il conseguimento degli scopi dell'associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto di esaminare i Libri Sociali, previa richiesta scritta motivata da inoltrare al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Ammissione ed esclusione dei soci avranno luogo come precisato agli articoli 11 e 12 del presente statuto.

Art. 8) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti dall'assemblea degli associati (previa determinazione del numero degli eligendi). Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati. Si applica Part. 2382 c.c..Essi durano in carica per uno, due o tre esercizi (secondo quanto determinerà di volta in volta l'assemblea) e sono rieleggibili. Se per dimissioni od altra causa venissero a mancare, nel periodo di durata in carica, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvederanno alla sostituzione con delibera approvata dall'assemblea; se dovesse venire a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, deve considerarsi decaduto l'intero Consiglio.

Art. 9) L'assemblea dei soci a maggioranza assoluta nomina il Presidente, il vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Coordinatore Scientifico (tra le persone facenti parte del Consiglio). Il vice-Presidente sostituisce ii Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento dello stesso. Nessun compenso e dovuto ai membri del Consiglio (fatto salvo ii rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

Art.10) II Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario a ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti. Il Consiglio viene convocato con telegramma o telefax spediti almeno tre giorni prima della adunanza. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente, o se assente, del vice Presidente. DeIle riunioni del Consiglio verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Alle stesse potranno partecipare i Revisori dei Conti e, su invito del presidente,altre persone di particolare competenza in relazione agli argomenti da trattare. 

Art.11) Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria delI'Associazione, nessuno escluso. Esso decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci (con provvedimento motivato in caso di diniego) e sulle proposte di esclusione di coloro che abbiano contravvenuto ai doveri associativi (le relative decisioni, su istanza dell'interessato, sono di competenza dell'assemblea la quale delibererà in occasione della successiva convocazione). Il Libro degli Associati, ii Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e ii Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione sono tenuti dal Consiglio Direttivo.

Assemblea

Art.12) L'assemblea e costituita da tutti gli associati in regola con i versamenti; essa a ordinaria e straordinaria e pool essere convocata tanto in prima quanta in seconda convocazione, con osservanza degli articoli 20 e 21 Codice Civile. L'assemblea: nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo (previa determinazione del loro numero), dell'Organo di Controllo e di Revisione legale dei Conti, se,istituiti; approva ii bilancio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi social e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle istanze di riesame dei provvedimenti di rigetto di ammissione e sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione associazione; delibera in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento; nomina i liquidatori in caso di estinzione a scioglimento determinandone i poteri.

In particolare l'assemblea ordinaria è chiamata a deliberare sul programma e sulle attività dell'organizzazione, sulla esclusione dei soci e su quant'altro concerne la vita dell'organizzazione; quella straordinaria, sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'organizzazione e destinazione dei beni residui. L'assemblea è convocata presso la sede della associazione (o in altro luogo): in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario (prevista per il 31 dicembre di ogni anno); in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea è convocata mediante lettera contenente l'ordine del giorno spedita almeno quindici giorni prima o, alternativamente, con pubblicazione a mezzo stampa. All'assemblea possono partecipare anche gli associati benemeriti con pari diritti a quelli degli altri associati.

Art.13) Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato (che non sia Consigliere o Revisore) mediante delega scritta. Ogni associato può essere portatore di un massimo di tre deleghe. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Art.14) L'assemblea e presieduta dal Presidente o dal vice-Presidente, oppure, in assenza di entrambi (o in caso di loro rinunzia), da persona designata dagli inter-
venuti. L'assemblea nomina un segretario. Le deliberazioni dell'assemblea sono documentate con processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.15) L'assemblea ordinaria e straordinaria di prima convocazione e regolarmente costituita quando sia presente o validamente rappresentata almeno la meta degli associati aventi il diritto di voto; essa delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati. L'assemblea ordinaria e straordinaria di seconda convocazione è regolarmente costituita e può validamente deliberate qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Tuttavia per le modifiche dello statuto e necessaria in presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati aventi il diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti a rappresentati. In ogni caso l'Assemblea dove rispettare i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Presidente e vice-Presidente

Art.16) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli sorveglia l'andamento morale ed economico dell'Associazione, provvede alla direzione dell'amministrazione, firma gli atti, i contratti e la corrispondenza, promuove le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione.

Art.17) Il vice-Presidente esercita le funzioni che gli vengono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Segretario

Art.18) Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo ed è incaricato di quelle altre mansioni che il Consiglio ritenga di attribuirgli.

Tesoriere

Art.19) II Tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria della associazione.

Collegio dei Revisori

Art.20) La gestione della associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non associati. Essi durano in carica per il periodo previamente determinato dall'assemblea  e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio stesso nella prima riunione. Il Collegio dei Revisori dei Conti predispone la relazione sul bilancio preventivo e consuntivo sottoposto all'approvazione dell'assemblea da parte del Consiglio Direttivo. Qualora venissero superati i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente si fare luogo alla nomina degli Organi di Controllo e di Revisione legale dei conti net rispetto della disciplina prevista per gli Enti del Terzo Settore.

Scioglimento

Art.21) Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. I beni che residuano saranno devoluti in ogni caso ad altri Enti del Terzo Settore secondo le modalità stabilite dall'Assemblea degli Associati ed osservate le disposizioni di Legge al riguardo.

Clausola compromissoria

Art.22) Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati, o fra gli associati e l'Associazione, verrà rimessa al giudizio di tre probiviri (due dei quali scelti dalle parti in contrasto ed il terzo nominato dai primi due o in case di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Monza). Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Norme applicabili

Art.23) Per quanto non previsto si farà riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Per allegazione addì 16 maggio 2019

In Monza, viale Brianza 39 


F.to:

Laura Franca Colombo

Valeria Mascheroni notaio






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